L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: la persona eletta o designata dai colleghi per rappresentarli su salute e sicurezza sul lavoro. Viene consultata sulla valutazione dei rischi, può accedere ai luoghi di lavoro, riceve la documentazione aziendale e promuove misure di prevenzione (art. 50, D.Lgs. 81/08).
Aggiornamento. L’articolo è del 2019. Il D.Lgs. 81/08 è stato aggiornato in più punti e gli accordi sulla formazione possono essere cambiati: verifica la normativa e i contratti collettivi vigenti prima di avviare nomina o corsi.
Chi è e che cosa rappresenta
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce l’RLS come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro. Non è un controllore dell’azienda né un tecnico della sicurezza: è la voce dei colleghi, con diritti precisi e strumenti per esercitarli.
Il datore di lavoro deve mettergli a disposizione tempo, mezzi e spazi per svolgere il ruolo, compreso l’accesso ai dati necessari, e non può impedirgli di esercitare le funzioni durante l’orario di lavoro.
I compiti principali
L’RLS:
- è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi;
- accede ai luoghi di lavoro in cui sono presenti rischi;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione (art. 35);
- esprime parere sulla designazione di RSPP, addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
- è consultato sull’organizzazione della formazione (art. 37);
- riceve informazioni e documenti aziendali sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione;
- promuove l’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione;
- può rivolgersi alle autorità competenti (ASL, ispettorato, magistratura) se ritiene le misure inadeguate.
Quanti RLS servono
Il numero minimo è fissato dall’art. 47, comma 7:
| Lavoratori in azienda | RLS minimi |
|---|---|
| Fino a 200 | 1 |
| Da 201 a 1.000 | 3 |
| Oltre 1.000 | 6 |
Gli accordi collettivi possono prevedere numeri o modalità diverse in base alle esigenze.
Come viene scelto
- Fino a 15 lavoratori di norma è eletto direttamente da tutti i lavoratori.
- Oltre 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Le modalità di elezione e i tempi dipendono dalla contrattazione collettiva e dalla situazione dell’azienda.
L’RLS territoriale (RLST)
Dove in azienda non c’è un RLS eletto o designato, interviene il rappresentante territoriale, che segue tutte le imprese del territorio o del comparto in cui non è presente un RLS. I dettagli sono definiti dalla contrattazione di categoria. La formazione prevista è più ampia: nell’articolo originale si parlava di almeno 64 ore iniziali da completare entro tre mesi dall’elezione o designazione e di 8 ore di aggiornamento annuale.
La formazione dell’RLS
Deve essere erogata dal datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e senza oneri per il rappresentante. Il corso iniziale ha durata minima di 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e alle relative misure di prevenzione, con verifica di apprendimento. Seguono aggiornamenti periodici, le cui ore dipendono, tra l’altro, dalle dimensioni dell’azienda.
Una formazione ben fatta serve a:
- capire la valutazione dei rischi e leggere il DVR;
- dialogare con RSPP e medico competente;
- riconoscere carenze e segnalarle in modo costruttivo.
Incompatibilità
- L’RLS non può essere anche responsabile o componente del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP).
- L’RLS territoriale non può svolgere altre funzioni sindacali operative.
Perché un RLS attivo conviene a tutti
Una buona collaborazione tra direzione e rappresentante aiuta a individuare i problemi prima che diventino infortuni, aumenta la fiducia dei lavoratori e rende più efficaci formazione e procedure. È un vantaggio anche in occasione di audit e verifiche.
Come valorizzare il ruolo in azienda
Per far funzionare la rappresentanza basta qualche accorgimento: presentare l’RLS a tutto il personale, convocarlo prima delle decisioni che toccano la sicurezza, rispondere alle sue segnalazioni in tempi ragionevoli e documentare gli esiti. Un confronto trasparente evita conflitti e porta spesso a soluzioni pratiche, scoperte da chi vive il lavoro ogni giorno.
Come può aiutarti Safety & Quality
Supportiamo le aziende della Toscana nella gestione della figura dell’RLS: verifica degli adempimenti, corsi di formazione iniziale e di aggiornamento, coordinamento con RSPP e medico competente. Consulta i servizi di sicurezza sul lavoro e di formazione, approfondisci la figura dell’RSPP o scrivici.
Domande frequenti
Quanti RLS servono in un'azienda?
Fino a 200 lavoratori ne è previsto uno, da 201 a 1.000 almeno tre, oltre 1.000 almeno sei, secondo l'art. 47 del D.Lgs. 81/08.
Quante ore di formazione deve fare l'RLS?
Il corso iniziale è di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell'azienda, con verifica dell'apprendimento. Sono previsti aggiornamenti periodici.
Chi è l'RLST?
È il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che opera nelle realtà dove non è stato eletto un RLS aziendale, secondo gli accordi di categoria.
L'RSPP può fare anche l'RLS?
No. La funzione di RLS è incompatibile con quella di responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione.