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Sicurezza sul lavoro

Preposto: ruolo, obblighi e responsabilità sul lavoro

Pubblicato il 26 agosto 2024 · aggiornato il 12 ottobre 2026 · Redazione Safety & Quality

Il preposto è la figura che, sul campo, controlla che le regole di sicurezza vengano rispettate e interviene quando qualcosa non va. Dopo le modifiche introdotte nel 2021 al D.Lgs. 81/08 il suo ruolo è diventato più centrale, con obblighi più precisi e una formazione più frequente.

Aggiornamento (ottobre 2026): la disciplina del preposto e della sua formazione è stata ulteriormente precisata dall’Accordo Stato-Regioni del 2025 e da interventi normativi successivi, tra cui il D.L. 159/2025 convertito nella Legge 198/2025. Prima di applicare quanto scritto qui, verifica sempre la normativa vigente.

Chi è il preposto

L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 lo definisce come il soggetto che, in base alle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando l’esecuzione da parte dei lavoratori.

In pratica rientrano spesso in questa figura:

  • capocantiere e capo squadra;
  • capo reparto, capo turno e capo linea;
  • responsabile di produzione o capo ufficio, quando guidano personale.

Conta ciò che si fa davvero, non il titolo scritto sul contratto.

Gli obblighi principali

Il preposto deve:

  • vigilare sull’osservanza delle norme e dell’uso corretto dei dispositivi di protezione;
  • intervenire per correggere comportamenti pericolosi, fino a sospendere l’attività se serve;
  • segnalare subito al datore di lavoro anomalie di attrezzature, carenze dei DPI e situazioni di pericolo;
  • gestire le emergenze, dando il via all’evacuazione in caso di pericolo grave e immediato;
  • frequentare la formazione specifica e i relativi aggiornamenti.

Nomina scritta e preposto “di fatto”

Per evitare ambiguità è bene formalizzare l’incarico con un documento che riporti i dati del preposto, i compiti, la data e le firme di entrambe le parti. L’art. 299 del D.Lgs. 81/08 chiarisce però che chi svolge di fatto le funzioni di preposto ne assume gli obblighi e le responsabilità, anche senza nomina.

Delega di funzioni

Al preposto possono essere delegate funzioni a patto che la delega sia scritta, con data certa, accettata e accompagnata dai poteri decisionali e di spesa necessari. Una delega “di facciata”, senza reali mezzi, non protegge nessuno.

Responsabilità e sanzioni

L’inosservanza dei doveri di vigilanza e segnalazione espone il preposto a conseguenze penali, e la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito che tollerare prassi pericolose può comportare responsabilità. Gli importi delle ammende sono stati rivalutati nel tempo, quindi non riportiamo cifre che potrebbero risultare superate.

Formazione: cosa è cambiato

La riforma del 2021 ha rafforzato l’obbligo formativo, con aggiornamento periodico a cadenza biennale. L’Accordo Stato-Regioni del 2025 ha poi ridefinito durata e modalità del corso, escludendo per il preposto l’e-learning e ammettendo solo aula o videoconferenza sincrona. Trovi il quadro completo nell’articolo sul nuovo accordo Stato-Regioni.

Appalti e subappalti

Nelle situazioni di appalto il datore di lavoro deve indicare al committente i nominativi dei preposti, così da rendere chiara la catena di controllo in cantiere o in stabilimento.

Come organizzare il lavoro del preposto

Avere un preposto nominato non basta se non gli si danno tempo e strumenti per svolgere il compito. Alcune accortezze pratiche:

  • tempo per vigilare: un capocantiere che deve anche produrre a pieno ritmo difficilmente riesce a controllare tutto;
  • procedure semplici da seguire per segnalare e fermare un’attività pericolosa;
  • registro delle segnalazioni con data, descrizione e azione intrapresa, utile anche a dimostrare la diligenza dell’azienda;
  • canale diretto con datore di lavoro e RSPP, così le anomalie non restano sul campo.

Errori frequenti

  1. Nominare preposti “sulla carta” senza che sappiano di esserlo.
  2. Dimenticare di aggiornare l’elenco quando cambiano turni o squadre.
  3. Non conservare gli attestati di formazione.
  4. Scambiare la delega di funzioni con la semplice nomina.

Compenso e riconoscimento del ruolo

La responsabilità aggiuntiva può essere riconosciuta dalla contrattazione collettiva del settore. Si tratta di una materia che dipende dal contratto applicato: conviene confrontarsi con il consulente del lavoro.

Come può aiutarti Safety & Quality

Predisponiamo lettere di nomina e deleghe, organizziamo i corsi per preposti e verifichiamo che l’organizzazione dei turni renda davvero possibile la vigilanza. Scopri la formazione sicurezza e i servizi di sicurezza sul lavoro, oppure contattaci.

Domande frequenti

Chi è il preposto?

È la persona che, per competenza e poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e vigila sul rispetto delle misure di sicurezza, come caposquadra, capo reparto o capocantiere.

La nomina del preposto deve essere scritta?

È fortemente consigliata la forma scritta con dati, compiti, data e firme di datore di lavoro e preposto. In ogni caso chi esercita di fatto le funzioni risponde come preposto.

Quanto spesso va aggiornata la formazione del preposto?

Con le regole più recenti l'aggiornamento è biennale. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha rivisto durata e modalità del corso, quindi conviene verificare i requisiti attuali.

Il preposto può essere sanzionato?

Sì, il D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni penali per il preposto che non adempie ai propri obblighi di vigilanza e segnalazione.

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