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Normativa

Antincendio nei condomini alti: cosa cambia dal 6 maggio 2019

Pubblicato il 26 aprile 2019 · aggiornato il 12 ottobre 2026 · Redazione Safety & Quality

Dal 6 maggio 2019 sono entrate in vigore regole antincendio dedicate agli edifici di civile abitazione con altezza antincendio pari o superiore a 12 metri. Gli obblighi crescono con l’altezza e coinvolgono l’amministratore, che deve curare controlli, manutenzione degli impianti, informazione degli occupanti e, nei casi più alti, una vera organizzazione per le emergenze.

Aggiornamento. Questo articolo ha ormai valore storico e di contesto. Il quadro antincendio è stato riordinato negli anni: ad esempio, la gestione della sicurezza antincendio in esercizio è oggi disciplinata da decreti più recenti rispetto a quelli citati nel 2019, e le scadenze di adeguamento previste sono già trascorse. Verifica la normativa vigente prima di intervenire.

Che cosa ha introdotto la norma del 2019

Il decreto del Ministero dell’Interno entrato in vigore nel maggio 2019 estende regole di prevenzione incendi anche ai condomini già esistenti sopra i 12 metri, che prima non erano toccati dalla disciplina pensata per le nuove costruzioni. L’idea è semplice: più il palazzo è alto, più è difficile evacuare e intervenire, quindi servono misure proporzionate.

Gli impianti di protezione antincendio comprendono, in sintesi:

  • idranti e reti di spegnimento manuali o automatici;
  • sistemi di rilevazione di gas, fumo e incendio;
  • segnalazione e allarme.

I ruoli: cosa deve fare l’amministratore

In qualità di datore di lavoro (quando presenti lavoratori) o di soggetto che gestisce le parti comuni, l’amministratore deve:

  • garantire sorveglianza, manutenzione e controlli periodici degli impianti, affidandoli a personale qualificato;
  • individuare ed eliminare ogni causa di guasto, danno o ostacolo che comprometta il funzionamento dei presidi;
  • fornire informazione e formazione a chi lavora nell’edificio sui comportamenti in caso di incendio;
  • mantenere ordinate vie di esodo e porte tagliafuoco.

Per gli edifici più alti compare anche il coordinatore dell’emergenza, che segue pianificazione ed evacuazione e si raccorda con i soccorsi.

Obblighi per fasce di altezza

La normativa graduava gli adempimenti in base all’altezza antincendio:

Altezza Obblighi principali
Da 12 a 24 m Informare gli occupanti su come comportarsi in emergenza; vietato usare gli ascensori per l’evacuazione, salvo quelli progettati per l’uso antincendio.
Da 24 a 54 m Regole su custodia dei materiali combustibili, vie di esodo, porte tagliafuoco, sorgenti di innesco e valutazione dei rischi. Per la pianificazione può bastare un’informativa agli occupanti, anche in bacheca.
Da 54 a 80 m Obblighi precedenti, più segnalatori manuali di allarme con indicatori ottici e acustici.
Oltre 80 m Nomina del responsabile della gestione della sicurezza antincendio e del coordinatore dell’emergenza, con idoneo attestato; centro di gestione, anche in portineria, con centrali antincendio e allarme vocale.

Le soglie vanno lette con attenzione: la classificazione dipende dall’altezza antincendio, non dal numero di piani.

Condomini senza certificato di prevenzione incendi

Anche quando il condominio non è soggetto a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, l’amministratore (o i proprietari, in sua assenza) deve verificare che le principali cause d’incendio siano sotto controllo, in particolare:

  • impianto elettrico delle parti comuni;
  • autorimesse e box privati;
  • depositi e locali tecnici;
  • vie di fuga libere da ostacoli.

Riferimenti storici citati nel 2019

Il testo originale richiamava diversi provvedimenti, tra cui il D.M. 246 del 16 maggio 1987 sulle abitazioni alte, la circolare n. 91 del 14 settembre 1961 per il carico d’incendio, il D.M. 10 marzo 1998 sui compiti del responsabile della sicurezza antincendio e l’art. 10 della legge 46/1990 sulla responsabilità per gli impianti. Alcuni di questi riferimenti sono stati nel frattempo superati o riorganizzati.

Sanzioni per gli impianti

Chi non affida lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti a imprese abilitate rischia una sanzione amministrativa (nel 2019 era compresa tra 51 e 258 euro). Gli importi possono essere stati rivalutati: controlla le cifre vigenti.

Cosa fare oggi

  1. Verifica l’altezza antincendio dell’edificio e la sua classificazione.
  2. Controlla che impianti e presidi siano sottoposti a manutenzione documentata.
  3. Informa gli occupanti sul piano di emergenza.
  4. Valuta se servano ruoli specifici, come il coordinatore dell’emergenza.
  5. Conserva registri e certificazioni.

Come può aiutarti Safety & Quality

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Domande frequenti

A quali condomini si applicano le regole antincendio del 2019?

Agli edifici di civile abitazione con altezza antincendio pari o superiore a 12 metri, nuovi ed esistenti. Verifica la norma vigente per le condizioni di applicazione al tuo caso.

Chi è responsabile della sicurezza antincendio del condominio?

L'amministratore, che deve garantire sorveglianza, manutenzione e controllo periodico degli impianti da parte di personale qualificato e informare gli occupanti sui comportamenti da tenere.

Cosa succede se gli impianti non sono affidati a imprese abilitate?

Il proprietario o committente che non si rivolge a imprese abilitate per installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti è soggetto a sanzione amministrativa.

Chi è il coordinatore dell'emergenza?

È la figura che supervisiona pianificazione ed evacuazione e si coordina con i soccorsi. La normativa del 2019 la prevede in modo strutturato per gli edifici più alti.

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