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Sicurezza sul lavoro

Rischio chimico sul lavoro: come si valuta secondo il D.Lgs. 81/08

Pubblicato il 31 marzo 2023 · aggiornato il 12 ottobre 2026 · Redazione Safety & Quality

In breve: il rischio chimico nasce ogni volta che i lavoratori usano, producono o smaltiscono sostanze e miscele pericolose. Il datore di lavoro deve valutarlo con un percorso in tre fasi (pericolo, esposizione, rischio) e documentarlo nel DVR, adottando misure proporzionate al livello emerso.

Un rischio più diffuso di quanto si pensi

Quando si parla di rischio chimico si pensa a raffinerie e laboratori. In realtà riguarda anche l’impresa di pulizie, l’officina, la tipografia, il cantiere, il salone di bellezza o la cucina di un ristorante. Basta un detersivo concentrato, un solvente o un collante per dover fare i conti con il Titolo IX del D.Lgs. 81/08.

L’articolo 222 definisce agente chimico qualsiasi elemento o composto, da solo o in miscela, che viene usato, prodotto o smaltito durante il lavoro. Il perimetro è dunque molto ampio.

Due famiglie di pericoli

Le sostanze si distinguono per il tipo di danno che possono provocare.

Pericoli fisico-chimici

Riguardano gli agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi. Un’esposizione accidentale e incontrollata provoca di solito un infortunio: incendio, scoppio, ustione.

Pericoli tossicologici

Comprendono le sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche e quelle con effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Qui il danno è tipicamente una malattia professionale, che compare dopo esposizioni ripetute nel tempo.

La distinzione conta perché cambia il modo di prevenire: nel primo caso si lavora su stoccaggio, ventilazione e fonti di innesco, nel secondo su concentrazioni, durata dell’esposizione e sorveglianza sanitaria.

La valutazione in tre fasi

1. Valutazione del pericolo

Si parte dalla scheda di dati di sicurezza (SDS) di ogni prodotto, fornita dal fabbricante o dal fornitore. Contiene la classificazione secondo il regolamento CLP, le frasi di pericolo, le indicazioni per l’uso sicuro e le misure di emergenza. Serve a conoscere le proprietà intrinseche della sostanza.

2. Valutazione dell’esposizione

Qui si risponde a domande concrete:

  • quali lavoratori entrano in contatto con la sostanza e in quali compiti;
  • per quanto tempo e con quale frequenza;
  • in che quantità massima e con quali modalità (inalazione, contatto cutaneo, ingestione);
  • se esistono dati di misurazione ambientale o di monitoraggio biologico.

3. Caratterizzazione del rischio

Incrociando pericolo ed esposizione si stabilisce il livello di rischio e si decidono misure di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e controlli periodici.

Rischio basso o non basso

L’esito della valutazione porta a due scenari:

  • rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute: bastano le misure generali di prevenzione;
  • rischio non basso o non irrilevante: scattano le misure specifiche di protezione e prevenzione e le regole sulle emergenze (artt. 225 e 226), oltre alla sorveglianza sanitaria dove prevista.

La conclusione va motivata e riportata nel documento di valutazione dei rischi, con i criteri e i metodi adottati.

Quali misure possono servire

A seconda dei casi, il datore di lavoro può intervenire con:

  • sostituzione del prodotto con uno meno pericoloso;
  • riduzione delle quantità presenti e dei tempi di esposizione;
  • ventilazione, aspirazione localizzata, cicli chiusi;
  • procedure di lavoro, segnaletica ed etichettatura corretta dei contenitori;
  • dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici;
  • procedure per spandimenti, incendi e primo soccorso.

Errori da evitare

  • Non avere le SDS aggiornate di tutti i prodotti in uso.
  • Valutare solo le sostanze “pericolose” in etichetta, ignorando miscele e prodotti di uso comune.
  • Considerare solo l’uso normale e dimenticare manutenzione, travasi e smaltimento.
  • Non rivedere la valutazione quando cambiano prodotti, quantità o lavorazioni.

La valutazione va aggiornata a ogni cambiamento significativo, non solo in caso di incidenti.

Come può aiutarti Safety & Quality

Ti affianchiamo nell’analisi dei prodotti in uso, nella valutazione del rischio chimico e nella stesura del documento, integrandolo nel DVR. Scopri il servizio di sicurezza sul lavoro, i percorsi di formazione per i lavoratori esposti e la consulenza tecnica in azienda. Per un primo confronto contattaci.

Domande frequenti

Cosa si intende per agente chimico nel D.Lgs. 81/08?

Qualsiasi elemento o composto, da solo o in miscela, presente in forma naturale o prodotto, utilizzato o smaltito nell'attività lavorativa (art. 222). Rientrano anche detergenti, solventi, inchiostri e conservanti.

Il rischio chimico riguarda solo l'industria chimica?

No. È presente in molti settori: pulizie, edilizia, tipografie, officine, agricoltura, estetica, ristorazione e laboratori.

Cosa serve per valutarlo?

Le schede di sicurezza dei prodotti, l'analisi di come, quanto e per quanto tempo i lavoratori sono esposti e, quando serve, misurazioni ambientali o monitoraggio biologico.

Cosa succede se il rischio non è basso?

Il datore di lavoro deve applicare le misure specifiche di protezione e prevenzione previste dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e, se necessario, la sorveglianza sanitaria.

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