In breve: il rischio chimico nasce ogni volta che i lavoratori usano, producono o smaltiscono sostanze e miscele pericolose. Il datore di lavoro deve valutarlo con un percorso in tre fasi (pericolo, esposizione, rischio) e documentarlo nel DVR, adottando misure proporzionate al livello emerso.
Un rischio più diffuso di quanto si pensi
Quando si parla di rischio chimico si pensa a raffinerie e laboratori. In realtà riguarda anche l’impresa di pulizie, l’officina, la tipografia, il cantiere, il salone di bellezza o la cucina di un ristorante. Basta un detersivo concentrato, un solvente o un collante per dover fare i conti con il Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
L’articolo 222 definisce agente chimico qualsiasi elemento o composto, da solo o in miscela, che viene usato, prodotto o smaltito durante il lavoro. Il perimetro è dunque molto ampio.
Due famiglie di pericoli
Le sostanze si distinguono per il tipo di danno che possono provocare.
Pericoli fisico-chimici
Riguardano gli agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi. Un’esposizione accidentale e incontrollata provoca di solito un infortunio: incendio, scoppio, ustione.
Pericoli tossicologici
Comprendono le sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche e quelle con effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Qui il danno è tipicamente una malattia professionale, che compare dopo esposizioni ripetute nel tempo.
La distinzione conta perché cambia il modo di prevenire: nel primo caso si lavora su stoccaggio, ventilazione e fonti di innesco, nel secondo su concentrazioni, durata dell’esposizione e sorveglianza sanitaria.
La valutazione in tre fasi
1. Valutazione del pericolo
Si parte dalla scheda di dati di sicurezza (SDS) di ogni prodotto, fornita dal fabbricante o dal fornitore. Contiene la classificazione secondo il regolamento CLP, le frasi di pericolo, le indicazioni per l’uso sicuro e le misure di emergenza. Serve a conoscere le proprietà intrinseche della sostanza.
2. Valutazione dell’esposizione
Qui si risponde a domande concrete:
- quali lavoratori entrano in contatto con la sostanza e in quali compiti;
- per quanto tempo e con quale frequenza;
- in che quantità massima e con quali modalità (inalazione, contatto cutaneo, ingestione);
- se esistono dati di misurazione ambientale o di monitoraggio biologico.
3. Caratterizzazione del rischio
Incrociando pericolo ed esposizione si stabilisce il livello di rischio e si decidono misure di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e controlli periodici.
Rischio basso o non basso
L’esito della valutazione porta a due scenari:
- rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute: bastano le misure generali di prevenzione;
- rischio non basso o non irrilevante: scattano le misure specifiche di protezione e prevenzione e le regole sulle emergenze (artt. 225 e 226), oltre alla sorveglianza sanitaria dove prevista.
La conclusione va motivata e riportata nel documento di valutazione dei rischi, con i criteri e i metodi adottati.
Quali misure possono servire
A seconda dei casi, il datore di lavoro può intervenire con:
- sostituzione del prodotto con uno meno pericoloso;
- riduzione delle quantità presenti e dei tempi di esposizione;
- ventilazione, aspirazione localizzata, cicli chiusi;
- procedure di lavoro, segnaletica ed etichettatura corretta dei contenitori;
- dispositivi di protezione individuale adeguati;
- informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici;
- procedure per spandimenti, incendi e primo soccorso.
Errori da evitare
- Non avere le SDS aggiornate di tutti i prodotti in uso.
- Valutare solo le sostanze “pericolose” in etichetta, ignorando miscele e prodotti di uso comune.
- Considerare solo l’uso normale e dimenticare manutenzione, travasi e smaltimento.
- Non rivedere la valutazione quando cambiano prodotti, quantità o lavorazioni.
La valutazione va aggiornata a ogni cambiamento significativo, non solo in caso di incidenti.
Come può aiutarti Safety & Quality
Ti affianchiamo nell’analisi dei prodotti in uso, nella valutazione del rischio chimico e nella stesura del documento, integrandolo nel DVR. Scopri il servizio di sicurezza sul lavoro, i percorsi di formazione per i lavoratori esposti e la consulenza tecnica in azienda. Per un primo confronto contattaci.
Domande frequenti
Cosa si intende per agente chimico nel D.Lgs. 81/08?
Qualsiasi elemento o composto, da solo o in miscela, presente in forma naturale o prodotto, utilizzato o smaltito nell'attività lavorativa (art. 222). Rientrano anche detergenti, solventi, inchiostri e conservanti.
Il rischio chimico riguarda solo l'industria chimica?
No. È presente in molti settori: pulizie, edilizia, tipografie, officine, agricoltura, estetica, ristorazione e laboratori.
Cosa serve per valutarlo?
Le schede di sicurezza dei prodotti, l'analisi di come, quanto e per quanto tempo i lavoratori sono esposti e, quando serve, misurazioni ambientali o monitoraggio biologico.
Cosa succede se il rischio non è basso?
Il datore di lavoro deve applicare le misure specifiche di protezione e prevenzione previste dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e, se necessario, la sorveglianza sanitaria.